PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera e di comunità, di seguito denominato «animatore di corsia».
      2. La funzione dell'animatore di corsia è quella di mutare in senso positivo le emozioni negative dei degenti organizzando attività culturali e ricreative di cui il paziente è protagonista attivo, affiancando il personale medico ed infermieristico all'interno di ogni struttura sanitaria, riabilitativa, residenziale sanitaria assistenziale, e di ogni comunità terapeutica di recupero o comunità alloggio di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180.
      3. Nell'ambito dell'attività dell'operatore di corsia può essere prevista la partecipazione di persone appartenenti al nucleo familiare e dei visitatori dei pazienti.
      4. L'attività dell'animatore di corsia è soggetta all'autorizzazione e al controllo da parte del personale sanitario della struttura ospedaliera o della comunità.

Art. 2.

      1. Le regioni, per le finalità di cui al comma 1, disciplinano con legge la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività di ausilio emotivo e psicologico nei confronti del paziente, come apporto complementare all'impegno professionale del personale medico, infermieristico e della riabilitazione.
      2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, istituiscono appositi corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento

 

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degli esami finali del corso di formazione.
      3. È istituito l'albo nazionale degli operatori di corsia, di seguito denominato «albo nazionale». L'accesso all'albo nazionale è subordinato al superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione.
      4. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale in base alla qualifica conseguita.
      5. Sono istituiti gli albi provinciali degli operatori di corsia nei quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla loro residenza.